I Requisiti Essenziali di Sicurezza espressi nella direttiva macchine 2006/42/CE.
I R.E.S. definiti nella direttiva rispettano i seguenti principi da applicare:
- deve essere effettuata una valutazione dei rischi
- gli obblighi previsti dai R.E.S. si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina
- i R.E.S. sono inderogabili ma gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti totalmente.
I pericoli si identificano tenendo conto di tutte le fasi di esistenza prevedibile di una macchina. Il fabbricante o il suo mandatario deve accertarsi che sia effettuata una valutazione dei rischi secondo un processo iterativo che comprenda:
- individuazione dei limiti della macchina compresi uso previsto e/o uso scorretto ragionevolmente prevedibile
- individuazione dei pericoli originati dalla macchina e delle situazioni pericolose che ne derivano
- stima dei rischi tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno e della probabilità che ciò si verifichi
- eliminazione dei pericoli o riduzione dei rischi applicando misure di protezione specifiche.
La valutazione dei rischi e i suoi risultati devono essere documentati nel fascicolo tecnico della costruzione.
Il processo di valutazione dei rischi è facilitato dall’applicazione delle norme tecniche armonizzate alla direttiva.
Va sottolineato che le norme di Tipo C specifiche per famiglie di macchine individuano i pericoli significativi generalmente loro associati e le misure di protezione per eliminarli. Tuttavia, l’applicazione delle norme tecniche armonizzate non esonera il fabbricante della macchina dall’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi.
Relativamente al concetto di parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai R.E.S. va detto che per rispettare “lo stato dell’arte” (concetto non definito nella direttiva) le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i R.E.S. devono ricorrere ai mezzi tecnici più efficaci disponibili al momento a costi ragionevoli tenuto conto del costo totale della categoria di macchine in questione e della necessaria riduzione di rischio.
I Requisiti Essenziali di Sicurezza espressi nella direttiva macchine 2006/42/CE.
I R.E.S. definiti nella direttiva rispettano i seguenti principi da applicare:
- deve essere effettuata una valutazione dei rischi
- gli obblighi previsti dai R.E.S. si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina
- i R.E.S. sono inderogabili ma gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti totalmente.
I pericoli si identificano tenendo conto di tutte le fasi di esistenza prevedibile di una macchina. Il fabbricante o il suo mandatario deve accertarsi che sia effettuata una valutazione dei rischi secondo un processo iterativo che comprenda:
- individuazione dei limiti della macchina compresi uso previsto e/o uso scorretto ragionevolmente prevedibile
- individuazione dei pericoli originati dalla macchina e delle situazioni pericolose che ne derivano
- stima dei rischi tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno e della probabilità che ciò si verifichi
- eliminazione dei pericoli o riduzione dei rischi applicando misure di protezione specifiche.
La valutazione dei rischi e i suoi risultati devono essere documentati nel fascicolo tecnico della costruzione.
Il processo di valutazione dei rischi è facilitato dall’applicazione delle norme tecniche armonizzate alla direttiva.
Va sottolineato che le norme di Tipo C specifiche per famiglie di macchine individuano i pericoli significativi generalmente loro associati e le misure di protezione per eliminarli. Tuttavia, l’applicazione delle norme tecniche armonizzate non esonera il fabbricante della macchina dall’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi.
Relativamente al concetto di parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai R.E.S. va detto che per rispettare “lo stato dell’arte” (concetto non definito nella direttiva) le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i R.E.S. devono ricorrere ai mezzi tecnici più efficaci disponibili al momento a costi ragionevoli tenuto conto del costo totale della categoria di macchine in questione e della necessaria riduzione di rischio.